giovedì 15 luglio 2010

Sanzioni Penali per chi dichiara il falso ISEE


di Fabrizio Camastra

L'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

L'ISEE è uno strumento utilizzato in sede di erogazione di beni, servizi e contributi sociali in ambito di attività agevolative degli enti pubblici. In pratica quando vi è un concorso tra soggetti portatori di medesimi interessi e deve essere redatta una graduatoria, l'ISEE serve a classificare gli aventi diritto in base ai bisogni. Dove in pratica i nuclei familiari con l'ISEE messo peggio avrebbero più diritto.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all’ufficio competente, o all’agenzia esterna individuata dall’Ente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.05.2001.
La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all’uopo predisposto dall’INPS al fine di ottenerne l’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente che verrà rilasciata al richiedente dall’ufficio competente o dall’Agenzia esterna individuata dall’Ente.
Tale attestazione, della validità di 12 mesi, è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informativo nazionale istituita dallo stesso INPS.
La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 7.
Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino a una modificazione dell’attestazione ISEE.
Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall’agenzia esterna individuata dall’Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge 675/1996 e del D. Lgs. 135/99.

Ovviamente furbi e disonesti non mancano, e sono molti coloro che dichiarano il falso per avere agevolazioni cui altrimenti non spetterebbero. Quali ad esempio case popolari, servizi di asilo nido, contributi particolari.

Per fortuna la legge pensa anche ai farabutti e allora sono previste sanzioni penali, quali ad esempio: l'art. 316-ter del Codice penale che stabilisce Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in pratica una truffa aggravata dal fatto che a farne le spese è gente bisognosa.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.